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Sanzioni Etichettatura e Allergeni: le novità dal 09 Maggio 2018

Sanzioni Etichettatura e Allergeni:
le novità dal 09 Maggio 2018
Il Decreto Legislativo 231 del 15 Dicembre 2017, ha definitivamente messo nero su bianco le sanzioni previste per le violazioni in materia di informazioni fornite ai consumatori di prodotti alimentari.

Dopo le prime anticipazioni dello scorso autunno, infatti, è stato definito nei dettagli il quadro sanzionatorio, che entrerà in vigore a partire dal 09 Maggio 2018.

Quali cambiamenti per i produttori?
Per chi produce e commercia alimenti confezionati a proprio marchio, non sono previsti cambiamenti relativamente alla tipologia di informazioni da riportare in etichetta.
La novità consiste nel poter essere sanzionati per irregolarità singole o multiple, relative a quali informazioni sono presenti ed a come esse siano messe a disposizione.

Qualche esempio:

l’assenza in etichetta di informazioni obbligatorie (Art. 9 del Reg. CE 1169/2011), prevede una sanzione da 3.000 a 24.000 euro;
l’errata denominazione dell’alimento comporta una sanzione da 2.000 a 16.000 euro;
indicazioni non corrette riguardo gli allergeni presenti nel prodotto, sono punite con sanzioni da 2.000 a 16.000 euro;
Per intenderci, se mettiamo in commercio una preparazione a base di frutta che non rispetta i criteri per poter essere denominata “confettura”, la violazione potrebbe costarci fino a 16.000 euro.

E per gli alimenti non confezionati?
Le Normative Europee e Nazionali prevedono una serie di indicazioni che devono essere fornite anche per gli alimenti non confezionati.
Ad esempio, una rosticceria che prepara e vende le lasagne, contorni e polpettoni, deve obbligatoriamente mettere a disposizione per ciascuno di questi prodotti:

denominazione dell’alimento;
elenco degli ingredienti con evidenza di quelli con potenziale allergenico;
indicazione del decongelato quando opportuno;
Queste informazioni possono essere riportate su un apposito registro (il famoso “libro ingredienti”) reso disponibile ai consumatori, in formato cartaceo o digitale.

Da maggio, se non si rispettano queste prescrizioni, si potrebbe essere sanzionati per importi da 1.000 a 8.000 euro.

Questo stesso discorso vale quindi per le attività che rivendono al consumatore finale alimenti non confezionati come pasticcerie, gelaterie, bar, stuzzicherie e gastronomie.

E gli allergeni nei ristoranti?
Dopo tanta confusione con cartelli unici, menù pieni di asterischi, informazioni verbali o totale assenza di indicazioni, gli obblighi restano gli stessi.
Chi somministra al consumatore finale prodotti alimentari, è tenuto a rendere disponibili le informazioni riguardanti gli ingredienti con potenziale allergenico (Allegato II del Reg. CE 1169/2011).
Da maggio, chi non rispetta questa prescrizione può essere multato con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro.

Chi è l’Autorità Competente?
Il Decreto ha individuato l’Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi come Autorità Competente per questo tipo di sanzioni.

Naturalmente, come già detto tante altre volte, il rispetto delle prescrizioni in tema di qualità e sicurezza alimentare non è solo una questione di sanzioni.
Il punto di partenza ed il fulcro centrale di tutto il Settore Alimentare resta il consumatore e la sua tutela.

Ma di fronte a certe potenziali sanzioni, prestare attenzione all’applicazione degli obblighi di legge sarà una tutela anche per la salute di tante Aziende!

 

 

Il Decreto è stato  pubblicato, sulla GU n. 32, dell’8 febbraio 2018, ed entra  in vigore da mercoledì 9 maggio 2018abrogando così il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Il nuovo decreto stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 relative a:

  • Leali pratiche di informazione (art. 3);
  • Obblighi informativi da parte degli Operatori del Settore Alimentare (art. 4);
  • Apposizione delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati (art. 5);
  • Modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 6);
  • Vendita a distanza (art. 7).

 

Il decreto 231 esamina poi nel dettaglio le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quelle riferite a:

  • Denominazione dell’alimento (art. 8);
  • Elenco degli ingredienti (art. 9);
  • Requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10);
  • Indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11);
  • Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento (art. 12);
  • Paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
  • Titolo alcolometrico (art. 14);
  • Dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Link Utili: Decreto Legislativo 231 del 15 Dicembre 2017

 

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