Haccp e Tecnologie Alimentari

AGGIORNAMENTI NORMATIVI, APPROFONDIMENTI e PROTOCOLLI COVID-19

AGGIORNAMENTI NORMATIVI ED APPROFONDIMENTI COVID-19 | CORONAVIRUS

 

Principali indicazioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 126 del 26 Aprile 2020. Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali a decorrere dal prossimo 27 aprile, oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell’impresa, nel rispetto di tutte le modalità che consentano di evitare gli assembramenti quali:

– i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica;
– gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo;

Dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
– il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro;
– l’uso obbligatorio della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine);
detergersi le mani prima dell’accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell’attività lavorativa e, ove compatibili con l’attività, indossare guanti monouso;
– l’accertamento da parte del datore di lavoro, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;
– la garanzia della sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione; (N.B. SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON FREQUENZA GIORNALIERA)
– il posizionamento, ove possibile, di pannelli di separazione sui banchi e sulle casse;
– la concessione dell’ingresso solo alla clientela in possesso di mascherina, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
– l’apposizione all’ingresso del locale di dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri.

 

Principali indicazioni dell’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 28 Aprile 2020 

Art. 1

L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

L’attività di asporto di cui al decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 aprile 2020 è consentita dalle ore 7, 30 alle ore 22,00.

Art. 2

Con riferimento al decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 aprile 2020 è consentito congiuntamente all’asporto di cibo l’asporto di bevande.

Il solo asporto di bevande non è consentito.

Il giorno del 1 Maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto.

 

Principali indicazioni del DPCM del 26 aprile 2020 riguardanti il settore alimentare.

Art. 1

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Art. 2

4. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4.

 

Allegato 4. Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

 

Allegato 5. Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

Si raccomanda di prendere visione anche del PROTOCOLLO CONDIVISO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (dopo integrazione del 24 aprile 2020) per tutto quanto concerne le misure di contenimento del contagio ai fini della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il Protocollo è stato inserito come in allegato alla Procedura Vendita da Asporto.


Sanificazione degli ambienti di lavoro

Le problematiche causate dal diffondersi del virus Covid-19 condizioneranno le aziende la necessità di mettere a punto protocolli di pulizia e sanificazione più accurati.

Il DPCM dell’26 Aprile 2020, conferma attraverso il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19, l’obbligo della sanificazione degli ambienti di lavoro certificata da ditte specializzate  solo se presenti casi di positività al nuovo coronavirus, diversamente si è tenuti comunque a procedere alla pulizia e sanificazione dei locali rispettando i protocolli HACCP prima dell’avvio dell’attività e quindi giornalmente secondo i protocolli HACCP e secondo le indicazioni Ministeriali e/o Regionali per il contenimento del Covid-19.

L’azienda dovrà quindi assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack”.
Il Governo a tal proposito ha incentivato, con sgravi fiscali fino al 50% della spesa prevista, le aziende ad effettuare piani di sanificazione.

SGRAVI FISCALI

Disposizioni del Governo per l’incentivazione alla sanificazione: DL. Nr. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” – Art.64 (*)

Credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un tetto massimo di spesa di € 20.000, con un contributo massimo fino a € 10.000.

Pubblicato il: 29/04/2020