Ecco quali sono le principali novità’ introdotte dal Reg. CE 1169/2011 :
- Per assicurare la leggibilità delle informazioni obbligatorie è stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie (12 mm, eccetto confezioni < 80 cmc «- minimo 0,9 mm).
- Viene individuato l’operatore responsabile della presenza e delta correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore Con il Cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
- Obbligatorietà dell’etichetta nutrizionale a partire dal 13 dicembre 2016. Essa riguarderà il valore energetico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml nonché per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente.
- L’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore dì sfondo.
- La lista dei nano-materiali impiegati va inserita fra gli ingredienti.
- Anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici.
- L’indicazione di origine è obbligatoria, dall’aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili e, a norma di altre disposizioni, per ortofrutta, prodotti della pesca, carni bovine, miele, uova di categoria A, oli di oliva, latte fresco pastorizzato.
- La maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto per gli alimenti venduti on line.
- L’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata come gruppo, in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare l’origine vegetale degli oli e dei grassi utilizzati.