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DIVENTA OBBLIGATORIO IL TAPPO ANTI RABBOCCO PER L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Finalmente, dopo anni di battaglia, il principio è passato: tappo anti-rabbocco negli esercizi commerciali per l’olio di oliva. Tale misura dovrebbe quindi elevare gli standard di qualità impedendo fenomeni fraudolenti nei locali, spesso con la sostituzione (“rabbocco”) di olio di qualità inferiore rispetto a quello dichiarato dall’etichetta della bottiglia originale.tappo-antirabbocco-olio

Ma oltre a tale aspetto, la politica dell’anti-rabbocco impedisce un aspetto organoletticamente rilevante: infatti, colmando di volta in volta contenitori mezzi vuoti, si favorisce una ossidazione più veloce del nuovo olio immesso.  L’olio quindi non andrebbe mai rabboccato.

In particolare la Legge prevede all’art. 18 che “gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

Sulle tavole di bar, ristoranti e trattorie l’olio extravergine di oliva potrà dunque essere servito solo in bottiglie dotate di tappo antiriempimentoe dotate di etichetta, in modo da evitare allungamenti o riempiture con prodotti di qualità inferiore. Con grande piacere dei consumatori e forse, qualche malumore dei ristoratori, potremo dire dunque addio ai flaconi di vetro o plastica trasparenti, senza etichetta, contenenti un prodotto proveniente chissà da dove e fatto chissà in che modo.

La legge prevede anche sanzioni per chi non userà oliere con tappo antirabbocco che vanno da mille a 8mila euro e la confisca del prodotto. Il comma 2 dell’articolo 7 impone ai ristorantori di presentare l’olio in bottiglie etichettate: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi – recita la norma – fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

La Legge comunitaria  entra in vigore dal 25 novembre 2014

Fonti : Sicurezza Alimentare ; La Repubblica

Data : 21 Novembre 2014

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