Secondo il Reg. 1333/2088 con il termine Additivi Alimentari si fa riferimento a “ qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti”.
Gli Additivi Alimentari sono quelle sostanze che vengono aggiunte ad un alimento per migliorarne le caratteristiche tecnologiche come ad esempio la conservabilità o le proprietà organolettiche. Ovviamente un imponente ricorso all’utilizzo di queste sostanze denota una scarsa qualità del prodotto e dunque la necessità di coprire o correggere determinate sue caratteristiche. Sono escluse da questo contesto le sostanze aromatizzanti su cui vi è un regolamento a parte.
E’ l’Efsa (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) che, successivamente ad un’attenta analisi sulla valutazione degli eventuali rischi per la salute del consumatore, autorizza l’utilizzo di ogni specifico Additivi Alimentari. Nel caso risultino idonee, queste sostanze vengono inserite in un elenco UE degli Additivi consentiti (Reg.1129/2011). Gli additivi alimentari devono essere conformi anche ai requisiti di purezza, così come stabiliti dal Regolamento UE n. 231/2012. Quindi, per le preparazioni alimentari l’operatore deve utilizzare solo gli additivi inclusi nelle liste positive comunitarie e secondo le modalità stabilite dalla legislazione.
Nell’Etichettatura gli additivi alimentari devono comparire obbligatoriamente tra gli ingredienti con indicato: il codice “E+il numero di riferimento o la denominazione (acido citrico) e la funzione (colorante o conservante). Rispetto alle quantità presenti, gli additivi devono essere inseriti in ordine descrescente.
I gas utilizzati per il confezionamento degli alimenti (azoto, elio, idrogeno e altri autorizzati secondo i Reg. 1333/2008), seppure siano considerati additivi, non vengono considerati come ingredienti, quindi non sottostanno alla normativa sull’etichettatura ma devono riportare scritto: “confezionati in atmosfera protettiva”.
Si ricorda infine che la circolare del 20/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito che gli alimenti contenenti i coloranti E102, E104, E110, E122, E124 ed E129 devono riportare sull’etichetta le informazioni addizionali previste nell’allegato V del Reg. (CE) n. 1333/2008“denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.