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ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

 

Dal 6 Marzo 2023 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 di attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il D.Lgs 18/2023 abroga il D.Lgs 31/2001. È costituito da 26 articoli che aggiornano la disciplina sulle acque potabili:
– rivede i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini,
– stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento.
Gli obiettivi del decreto sono:
– -migliorare la qualità delle acque
– -migliorare l’accesso ad un’acqua sicura, per ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da
acqua in bottiglia.
Il Dlgs 18/2023 si applica alle “acque destinate al consumo umano” o acque potabili, ossia a tutte le acque destinate ad uso potabile e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano.
Il decreto individua la figura del gestore idro-potabile, identificato come chiunque fornisca a terzi almeno 10.000 m3 di acqua destinata al consumo umano al giorno (o che servono almeno 50.000 persone), mediante una rete di distribuzione idrica (considerato dal punto di approvvigionamento al punto di consegna) o mediante cisterne o bottiglie, e del gestore della rete idrica interna (GIDI), inteso come il titolare o qualsiasi soggetto delegato responsabile del sistema di distribuzione idrico interno ai locali pubblici e privati (considerato dal punto di consegna al punto d’uso).
Nell’industria alimentare, inclusi i servizi di ristorazione e le mense, il ruolo di gestore della distribuzione idrica interna (GIDI) può essere convenientemente, sebbene non necessariamente, svolto dall’Operatore del settore alimentare (OSA). Gli OSA che si approvvigionano da fonti di acqua proprie o operano come fornitori di acqua sono altresì considerati gestori idro-potabili.
Secondo l’articolo 4, i gestori idro-potabili sono tenuti ad una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti sulla riduzione delle perdite di rete idrica.
ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) provvederà all’acquisizione dei risultati ed alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli entro il 12 gennaio 2026.
L’articolo 6 del D.Lgs 18/2023 dispone l’adozione in Italia di un approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, che copra l’intera filiera idropotabile, dalle aree di approvvigionamento, dalle aree di estrazione delle acque destinate al consumo umano, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua fino al rubinetto.

L’analisi del rischio della filiera idro-potabile è definita ed implementata attraverso il PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA, che comprende:

– Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione (in conformità all’articolo 7), che dovrà essere effettuata entro il 12 luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio dovrà altresì essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni.

– Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idropotabile (in conformità all’articolo 8), che dovrà essere effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029 e riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni.

– Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrici interni agli edifici (in conformità all’articolo 9), dovrà essere effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029 e riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni.

La valutazione e gestione del rischio si basa sui principi generali stabiliti dall’OMS, trasposti nelle Linee Guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, elaborate dall’istituto superiore di sanità (ISS).
In conformità agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, i soggetti attuatori dell’elaborazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua sono i gestori idro-potabili e i gestori della distribuzione idrica interna.
Il D.Lgs 18/2023 istituisce inoltre i sistemi informativi:
– CeNSiA e di AnTeA (art.19) per assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto e per la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso
– Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua (art.20)  per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico (definito all’art.6).

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