PROCEDURA GESTIONE GREEN PASS
Al fine di prevenire la diffusione della pandemia, in tutto il territorio nazionale, l’accesso ai luoghi di lavoro del personale del settore privato e pubblico, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 sarà consentito solo con il possesso della certificazione verde (Green Pass).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 21 settembre 2021, n. 226 il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Obbligatorio per Partite Iva – studi professionali e per fornitori – il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni di tali obblighi.
La sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di green pass non è contemplata, è prevista la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita di stipendio se un lavoratore è sorpreso al lavoro senza una certificazione verde valida.