Haccp e Tecnologie Alimentari

Indicazioni nutrizionali e MOCA, in arrivo le sanzioni

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Il decreto legislativo n. 27 del 07/02/2017, pubblicato il 17/03/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria prevista in merito alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite con i prodotti alimentari, normati dal Reg. CE 1924/2006:
gli importi delle sanzioni amministrative stabilite variano da un minimo di 2.000 a un massimo di 40.000 euro, in relazione alla gravità della violazione contestata.
Le sanzioni prescritte in relazione a violazioni sui claims salutistici sono più severe rispetto a quelle previste per le violazioni relative alle indicazioni nutrizionali a causa del diverso impatto sugli interessi dei consumatori.

Tra i comportamenti sanzionati dal decreto figurano:

  • l’impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento.
  • l’apposizione di indicazioni nutrizionali o sulla salute su confezioni di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, fatta eccezione per le indicazioni nutrizionali riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico
  • l’utilizzo di un’indicazione nutrizionale o sulla salute non prevista dal regolamento CE 1924/2006, o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal regolamento stesso.
  • l’impiego di indicazioni comparative senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal reg. CE 1924/2006.
  • l’ impiego di una delle indicazioni sulla salute vietate dal reg. CE 1924/2006.

 

Le Autorità competenti alla vigilanza e al controllo sono il Ministero della salute, Regioni e le Province autonome e Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
Rimangono inoltre ferme le competenze dell’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Oltre alle sanzioni pecuniarie prevista la possibilità di sospendere l’attività nel cui ambito è stato commesso l’illecito, nel caso in cui le violazioni siano reiterate.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 1 aprile.

 

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Il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti regolamenti comunitari:

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Sino ad oggi il settore dei MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti) era interessato da una disciplina sanzionatoria relativa unicamente alla legislazione nazionale: questo decreto legislativo introduce per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di MOCA, prevedendo sanzioni che vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

Il decreto stabilisce inoltre, per le violazioni di lieve entità, un potere di diffida in capo all’organo che procede all’accertamento della violazione.

Si segnala che l’articolo 6 del Decreto introduce il seguente obbligo: “gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006“;
tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 aprile.

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