Sempre più persone sono colpite da intolleranze a allergie riconducibili agli alimenti. Un’informazione precisa su prodotti gastronomici e imballati diventa essenziale: a seguito di un regolamento UE il Ministero della salute ha fatto chiarezza con una circolare sull’obbligo di informazione nel settore gastronomia.
Il regolamento comunitario relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori si applica agli operatori del settore alimentare e stabilisce l’obbligo di fornire informazioni su prodotti preimballati e non. Tra le indicazioni obbligatorie vi è quella di sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, ma poco chiara risultava l’interpretazione nei casi di prodotti alimentari non preimballati.
Con una circolare il Ministero della salute ha ora confermato che l’obbligo di fornire informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze vale non solo per prodotti preimballati ma anche per il settore gastronomico come ristoranti, mense, scuole e ospedali.
Le informazioni possono essere riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista in modo da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. È comunque necessario che all’interno dell’impresa vi sia una documentazione scritta che indichi la possibile presenza di allergeni negli alimenti (procedura gestione allergeni).
Alla luce della circolare emerge pertanto che ancora oggi può essere mantenuta l’attuale prassi delle imprese locali di esporre cartelli informativi generali ma in ogni caso, oltre a questi, dovrà essere presente la documentazione indicante la presenza di allergeni nelle singole preparazioni, il personale dovrà essere adeguatamente informato e la documentazione facilmente reperibile sia per il consumatore finale che per gli organi di controllo. È ammessa anche un’informativa verbale da parte del personale in servizio.
Per il settore ristorazione non vi è l’obbligo di indicare gli ingredienti generici nel menù, mentre, sussiste l’obbligo di informare almeno sugli allergeni (lettura incrociata degli artt. 16 c. 2 lett. b e c. 3/ 5 c. 2bis).