CORSO RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza)
DESCRIZIONE:
Nelle aziende, o unità produttive, vige l’obbligo di designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) così come riportato nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all’art 47 comma 2.
Laddove il RLS venga scelto internamente dai lavoratori è comunque compito del datore di lavoro fornire a questo soggetto la formazione e l’aggiornamento che la legge obbligatoriamente prevede. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (OPT), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il corso RLS (32 ore) è effettuato in collaborazione con enti di formazione accreditati e con l’organismo Paritetico territoriale (OPT).
CONTENUTI:
I contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
Il lavoratore investito del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a una formazione e un aggiornamento della stessa tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi (art 36 comma 10 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ) Sanzioni previste in caso di inadempienza: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
DURATA CORSO: la durata minima dei corsi è di 32 ore ed e’ richiesta obbligatoriamente la verifica dell’apprendimento
AGGIORNAMENTO: aggiornamento annuale obbligatorio di 4 ore/anno per aziende con meno di 15 lavoratori e di 8 ore/anno per aziende con più di 50 lavoratori.
CORSI DI FORMAZIONI EROGABILI IN MODALITA’ E-LEARNING :solo in quei casi in cui il contratto nazionale di appartenenza lo preveda (Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016). Ad esempio per il contratto del commercio è consentita la formazione e-learning.
ATTESTATO: attestato di frequenza ai sensi di legge